Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4339 del 20 luglio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di appalto presuppone che l' imprenditore abbia un'organizzazione di mezzi e di persone destinati a realizzare a suo rischio un'opera complessa per conto del committente, il che si verifica sia nell'ipotesi in cui č rimessa all'appaltatore tutta l'attivitā occorrente per l'esecuzione dell'opera, ivi compreso il reperimento e l'apprestamento dei materiali, sia nell'ipotesi in cui č dovuta allo stesso la sola attivitā consistente nella messa in opera degli elementi costruttivi secondo i dettami della tecnica, in quanto la configurazione del contratto di appalto č esclusa soltanto se il committente fornisce anche gli strumenti e i mezzi meccanici che servono alla costruzione, o organizza direttamente il personale da impiegare, ovvero sottopone l'esecuzione dell'opera a suoi ordini continuativi e minuti. Non manca, invece, il requisito del rischio quando si pattuisce il corrispettivo commisurandolo all'impiego autonomo dei mezzi e del personale che concorrono a formare un'organizzazione imprenditoriale ai fini costruttivi. Infatti, il rischio va ravvisato nel fatto che, nonostante l'applicazione delle tariffe, possa aversi da parte dell'imprenditore un impiego della propria organizzazione - che non viene coperto dall'ammontare del corrispettivo che cosė risulta.

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