Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12433 del 16 maggio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 128, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore.

(massima n. 2)

L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia in virtù dell'art. 29 della legge n. 675 del 1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall'art. 2 della Costituzione, che, di per sé, integra una ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni ai sensi dell'ari. 2059 c.c.

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