Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40811 del 8 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata assunzione dell'esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta, determina una nullitą assoluta ma non insanabile e, pertanto, non č pił deducibile nel giudizio d'impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l'assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito.

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