Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2100 del 10 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli atti di polizia giudiziaria, in particolare le sommarie informazioni di cui all'art. 351 cod. proc. pen., che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione), possono essere utilizzati nella fase dell'indagine preliminare per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. Viceversa ogni possibilitą di utilizzazione degli stessi in fase di dibattimento č strettamente collegata all'osservanza delle formalitą di documentazione prescritta dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.