Cassazione penale Sez. II sentenza n. 37909 del 28 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fase dell'"iter" criminoso, la cui data e luogo sono da accertarsi secondo la disciplina civilistica, sicché, nel caso in cui sia pattuita la modalità di pagamento a mezzo delle c.d. ricevute bancarie, la competenza territoriale deve essere comunque individuata nel domicilio del creditore, indipendentemente dal luogo in cui si trova lo sportello bancario del debitore, salvo che il creditore abbia espressamente rinunciato a ricevere il pagamento nel proprio domicilio.

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