Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8575 del 26 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. (Nella specie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che contenesse la previsione di un arbitrato rituale una clausola contrattuale che aveva previsto una soluzione extragiudiziale della controversia - di natura tecnica ed affidata in prima battuta ai rispettivi tecnici - per le sole vertenze relative alle modalitą d'esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto).

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