Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19823 del 22 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, la proposizione dell'eccezione contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessitā di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale č ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/06/2014).

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