Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21718 del 9 novembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il procedimento di interdizione, pur presentando numerose peculiarità, essendo caratterizzato dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, che esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza e dalla sua revocabilità, si configura pur sempre come un procedimento contenzioso speciale, il che comporta l'applicazione ad esso di tutte le regole del processo di cognizione, salvo le deroghe previste dalla legge. In particolare, essendo anche in questo caso il regolamento delle spese conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio,la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.

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