Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3835 del 15 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai suoi bisogni ordinari e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, integrano l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in sede di divorzio; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietą dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilitą l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.

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