Corte costituzionale sentenza n. 63 del 10 giugno 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'articolo 36 Cost. l'art. 2948, n. 4, l'art. 2955, n. 2 e l'art. 2956, n. 1 c.c., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Il precetto costituzionale ammette la prescrizione del diritto al salario, ma non ne consente il decorso finché permane il rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinunzia ad una parte dei propri diritti nel timore del recesso (licenziamento). Le norme indicate, anche se non si riferiscono al negozio di rinuncia, consentono che la prescrizione prenda inizio dal momento in cui matura il diritto ad ogni singola prestazione salariale. Pur in assenza di ostacoli giuridici a far valere il diritto al salario, sussistono peraltro ostacoli materiali, in quanto il lavoratore può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento. Ma l'art. 36 Cost. ha inteso vietare qualsiasi tipo di rinunzia, anche quella che in particolari situazioni può essere implicata nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto, nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione. La rinunzia, quando è fatta durante il rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità a tutela del contraente più debole è sancita dalla norma costituzionale.

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