Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 19244 del 7 luglio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una "lacuna legis" nonché la disciplina applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt'al più, ad un "error in iudicando" e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che, in tema di elezioni per il Parlamento europeo, ritenuto implicitamente abrogato l'art. 21 della l. n. 18 del 1979, aveva colmato la lacuna così originatasi con il rinvio, tramite l'art. 51 della stessa legge, all'art. 83, comma 1, n.8, del d.P.R. n. 361 del 1957 che disciplina le elezioni per la Camera dei deputati). (Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 30/03/2020).

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