Cassazione civile Sez. II sentenza n. 184 del 4 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa attribuiti al giudice di pace dall'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), per la disciplina dei termini di comparizione trova applicazione la specifica regola dettata per tale tipo di procedimento dall'art. 23, terzo comma, della stessa legge n. 689 del 1981 (anch'esso modificato dal citato d.lgs. n. 507 del 1999), il quale rinvia all'art. 163-bis cod. proc. civ., che prescrive debbano decorrere 60 giorni dalla notificazione, e non quella di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace stabilita dall'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ., secondo la quale tra il giorno della notificazione "e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti della metą". (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 163-bis cod. proc. civ. introdotte dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263). (Cassa con rinvio, Giud. pace L'Aquila, 31/08/2005).

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