Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8693 del 3 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale, sicché non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva riconosciuto il danno per mancato godimento del bene oggetto di sentenza costitutiva di compravendita, in forza dell'intervenuta sua alienazione a terzi in pendenza del giudizio di secondo grado, a decorrere dalla sentenza di primo grado e sull'erroneo presupposto della provvisoria esecutività di essa). (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 02/02/2011).

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