Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11116 del 10 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà delle parti di chiedere un differimento dell'udienza di discussione può essere esercitata esclusivamente dopo la pronuncia dell'ordine del giudice di discussione orale, poiché solo in tale momento e non prima si determina l'avvio del relativo subprocedimento e si attivano i corrispondenti poteri delle parti, i quali intanto hanno ragione di estrinsecarsi in quanto il magistrato si sia indotto a procedere con la definizione immediata. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017).

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