Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13630 del 4 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In fattispecie regolate dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. proc. civ.), anche le parti debbono essere investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltą che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltą, quindi, di modificare le domande ("emendatio libelli"), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove. (Cassa con rinvio, App. Trieste, 11/08/2007).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.