Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12989 del 27 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando due cause tra loro connesse pendono davanti allo stesso giudice, non sussiste un problema di spostamento della competenza, quanto, invece, la possibilitā di provvedere alla loro riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ.; il provvedimento di riunione, cosė come la mancata assunzione del medesimo, ha carattere ordinatorio e, come tale, č insuscettibile di gravame in sede di legittimitā. (Rigetta, App. Napoli, 30/12/2005).

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