Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2657 del 9 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La querela di falso non è proponibile contro una sentenza in relazione alla sua efficacia di titolo, cioè riguardo alla manifestazione di volontà rappresentata nel documento, ma, eventualmente, soltanto contro la sentenza intesa come documento, cioè come entità materiale nella quale la volontà del giudice si manifesta, giacché il documento è suscettibile di falsificazione materiale (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito, investito nella specie di un'opposizione avverso esecuzione iniziata sulla base di titolo esecutivo giudiziale, di fronte alla proposizione di una querela di falso per essere stata la sentenza costituente detto titolo pronunciata sulla base d'asserite prove false e d'asserite false rappresentazioni dei luoghi oggetto di controversie da parte dei giudici, avesse escluso la configurabilità della proposizione di una querela e si fosse astenuto dal dare corso al relativo procedimento).

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