(massima n. 1)
In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione č discrezionale e la valutazione di indispensabilitā non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio č svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non č sindacabile in sede di legittimitā, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalitā esplorativa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/01/2019).