Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 13903 del 6 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In ipotesi di cessione d'azienda, poiché i creditori sociali (non avendo la disponibilitą dei libri contabili del loro debitore che divenga poi cedente) al fine di provare il fondamento della loro pretesa, possono valersi unicamente dello strumento dell'ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nell'ambito del giudizio instaurato nei confronti del cessionario, la relativa richiesta, in quanto funzionale alla possibilitą di applicazione della responsabilitą solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., si sottrae al regime comune di discrezionalitą nell'emanazione di un ordine di esibizione da parte del giudice (nella specie la S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, proposto dalla parte che si affermava creditrice dell'azienda successivamente ceduta a societą poi fallita, in cui il giudice di merito non si era pronunciato sulla domanda di esibizione dei libri contabili dell'impresa cedente). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 24/04/2018)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.