Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 326 del 13 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La consulenza tecnica d'ufficio č mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilitā delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2017).

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