Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12389 del 6 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo civile riformato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modificazioni, è da escludere l'applicabilità in appello della nuova disciplina sullo sdoppiamento della prima udienza dettata dall'art. 180 c.p.c., secondo comma, per il giudizio di primo grado in funzione dell'esigenza di rendere graduale il calare delle preclusioni, sicché il giudice d'appello può provvedere già in prima udienza, esauriti gli incombenti preliminari ad attività di trattazione e, qualora ritenga la causa matura per la decisione, può invitare le parti a precisare le conclusioni senza che sia necessaria la fissazione di una nuova udienza. Una tale lettura del sistema riceve ulteriori ragioni di conferma dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost., segnatamente nella prospettiva del principio della ragionevole durata, nella cui ottica può ritenersi ancor più accentuato il potere del giudice di concludere celermente le fasi prodromiche del processo, quando non sussista in concreto alcun ragionevole motivo per protrarre ulteriormente il giudizio finale.

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