Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 4428 del 20 febbraio 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudizio di fatto contrario ad una massima di comune esperienza, quando è preso a base per l'applicazione di una norma di diritto, si risolve in una falsa applicazione della legge ed è, come tale, censurabile in Cassazione, ove, trattandosi di un giudizio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia, deve essere valutato in base al vizio dedotto. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2012).

(massima n. 2)

In tema di prova civile, il ricorso alla nozione di "comune esperienza" (fatto notorio), da interpretare in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuova formulazione, sicché può essere censurata in sede di legittimità la sola inesatta nozione del medesimo, ma non anche la sua mancata applicazione. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2012).

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