Cassazione civile Sez. II sentenza n. 884 del 10 marzo 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella vendita di cose immobili, vendita a corpo e vendita a misura non differiscono nel senso che solo nella prima — e non nella seconda — č possibile per il compratore avere la proprietā di un'estensione maggiore di quella indicata nel contratto, ma in altre conseguenze relative all'obbligo o meno di corrispondere un supplemento e alla possibilitā di recedere dal contratto (artt. 1537, 1538 e 1539 c.c.). Tali conseguenze sono fatte discendere dal legislatore dalla presumibile volontā negoziale manifestata dai contraenti nello scegliere l'uno o l'altro tipo di vendita.

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