Cassazione civile Sez. III sentenza n. 27476 del 30 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale la corte d'appello, in sede di rinvio, aveva posto le spese processuali, in solido, a carico della parte condannata a corrispondere una somma a titolo di illegittima occupazione di un immobile, e dell'avvocato di quest'ultima, condannato a restituire le spese di lite percepite in qualità di antistatario, in ragione della cassazione e della riforma della sentenza impugnata). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/04/2016).

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