(massima n. 1)
La dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale che esprime la volontā di esercitare il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 c.c. a favore dei coeredi, puō essere espressa anche con l'atto introduttivo del giudizio ed č in esso validamente manifestata quando sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sottoscrizione di tale atto o il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell'atto o in calce allo stesso, dal momento che in tal caso, per effetto di siffatta procura, l'atto introduttivo del giudizio č direttamente riferibile alla parte, anche nel punto in cui contenga la suddetta manifestazione di volontā negoziale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2014).