Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 38883 del 7 dicembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In pendenza di giudizio, la nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. avviene incidentalmente, quale sub-procedimento all'interno del processo, con istanza da proporre al giudicante, il cui provvedimento, se si tratta del giudice delegato alla trattazione, č suscettibile di essere riconsiderato dal collegio del tribunale, in sede decisoria; nondimeno, č altresė ammissibile il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione.(principio di diritto enunciato ex art. 363, terzo comma c.p.c.). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/12/2020).

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