Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 346 del 13 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c. (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE BUSTO ARSIZIO, 18/09/2018).

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