Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 13475 del 18 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C. nonché della Procura e del Tribunale di Cagliari). (Regola competenza).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.