Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 14148 del 8 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di prescrizione, ove un credito risarcitorio sia stato azionato con atto di citazione invalidamente notificato ed in sede di legittimitā sia stato pronunciato l'annullamento del giudizio con conseguente nullitā di tutti gli atti processuali e rimessione della causa al primo giudice, la notifica della sentenza di condanna di primo grado andata a buon fine č comunque idonea ad interrompere la prescrizione, in quanto la richiesta della predetta notifica costituisce atto inequivocamente diretto all'esercizio del diritto rivendicato nel medesimo giudizio definito con la sentenza in questione, mentre l'appello del convenuto contumace in primo grado č idoneo a sospendere la prescrizione stessa, assumendo valore idoneo a giustificare un effetto interruttivo cd. permanente, cioč sospensivo, in considerazione dell'avvenuta formale deduzione del diritto controverso nel quadro di un contraddittorio processuale pienamente costituito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/01/2019).

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