Cassazione civile Sez. III sentenza n. 124 del 8 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di citazione - anche se invalido come domanda giudiziale e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali - può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati a cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia interruttiva ad un atto di citazione, nullo per mancanza dell'"editio actionis", in quanto contenente richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. con indicazione dei soggetti ritenuti responsabili, direttamente o per omesso controllo). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/01/2018).

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