Corte costituzionale sentenza n. 123 del 10 aprile 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La legge n. 425 del 1984, escludendo che gli aumenti periodici e l'indennitā di rischio siano estensibili, in base al diritto previgente, ai magistrati di tutte le carriere, introduce - in via di interpretazione autentica, opposta a quella accolta dai giudici amministrativi - uno "ius superveniens" non satisfattivo delle pretese degli interessati. In tale contesto, la norma processuale che dispone l'estinzione "ex officio" dei processi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato, viola il diritto del cittadino ad ottenere una pronuncia di merito senza onerose reiterazioni, in quanto preclude al giudice di interpretare lo "ius superveniens" per decidere nel merito la controversia pendente. Pertanto, č costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 10, comma primo, della legge 6 agosto 1984, n. 425.

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