Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4694 del 22 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fallimento, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilitą, essendo egli gią debitore in virtł di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, č revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non gią nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che nel caso di due banche mutuanti, una sola delle quali vantava un un precedente credito nei confronti della mutuataria, non aveva differenziato la posizione dell'altra, la quale effettivamente aveva erogato le somme alla debitrice con contestuale iscrizione dell'ipoteca su suoi immobili, senza tuttavia beneficiare dell'estinzione anticipata del proprio credito). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 10/12/2014).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.