Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 9648 del 26 maggio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/07/2018).

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