Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 1414 del 22 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generale, non è soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., perché, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, costituisce atto dovuto. Tale ultima disposizione, invece, non si applica, né in via di interpretazione estensiva né per analogia, nel caso di concessione di ipoteca per debito già scaduto, atteso che si tratta di un negozio di disposizione patrimoniale che, essendo fondato sulla libera determinazione del debitore, è aggredibile con azione revocatoria ex artt. 2901 e 2902 c.c. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 10/07/2018).

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