Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7266 del 28 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1526 c.c. per la quale, qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennitą, questa puņ essere ridotta dal giudice il ricorso al termine «indennitą», normalmente utilizzato per indicare quelle forme di compensazione in danaro la cui entitą non corrisponde necessariamente a quella del danno, né presuppone l'imputabilitą del comportamento che lo ha determinato, sta ad indicare che il legislatore ha inteso riferirsi ai casi in cui la liquidazione anticipata concerne unicamente il credito all'equo compenso per il temporaneo godimento del bene, di cui al primo comma del medesimo articolo.

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