Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3925 del 9 giugno 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma di cui all'art. 1525 c.c. secondo la quale, salvo patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto di compravendita riguarda esclusivamente la vendita con riserva di proprietà ed è strettamente aderente ai peculiari caratteri di questa particolare fattispecie negoziale, inquadrandosi nell'ambito delle cautele predisposte a favore del compratore rateale, sicché non è suscettibile di applicazione analogica al di fuori del detto schema negoziale, come per la valutazione della importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione in una ordinaria vendita immobiliare.

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