Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11718 del 26 novembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di vendita con riserva della proprietą, le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 c.c., concernenti l'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto, hanno la funzione di limitare l'autonomia privata fin guisa da escludere la legittimitą di una clausola risolutiva espressa, per i casi in cui il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo, e da impedire al venditore o al suo cessionario di potere chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale, a tal fine, dell'inadempimento, senza esclusione, nel medesimo caso, dell'esperibilitą dell'azione contrattuale di adempimento e della spettanza al creditore dell'opzione per l'azione esecutiva sui beni del compratore o sulla stessa cosa oggetto del riservato dominio.

(massima n. 2)

La chiusura del fallimento non implica la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare, come stabilito dall'art. 120 della legge fallimentare, il quale, prevedendo che i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore, anche per la parte dei loro crediti che non abbia trovato soddisfazione, sia per capitali che per interessi, implica la possibilitą di far valere i crediti stessi nei confronti del debitore ritornato in bonis.

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