Cassazione civile Sez. V sentenza n. 24226 del 30 dicembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal versamento dell'imposta (nella specie ILOR) indebitamente corrisposta, ancorchč rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non puō essere eccepita per la prima volta in cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino nč la data del versamento dell'imposta nč la data dell'inoltro dell'istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimitā, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto - come l'esame di documenti - preclusi alla corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all'art. 372 cod. proc. civ., nč essendo possibile ipotizzare un "error in procedendo" del giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poichč la stessa rilevabilitā d'ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non puō essere fondato, per la prima volta in cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 5 Dicembre 2002)

(massima n. 2)

In tema di imposte sui redditi, con riferimento alla locazione di immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, l'imponibile di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, - il quale stabilisce che "in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti d'interesse storico ed artistico ai sensi dell'art. 3 della legge primo giugno 1939, n. 1089, č determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale č collocato il fabbricato" - non č subordinato incondizionatamente all'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge "per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato", secondo la previsione dell'art. 134 TUIR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente "ratione temporis" con riferimento agli anni d'imposta 1995-1997, atteso che l'art. 31 della legge n. 1089 del 1939, applicabile in riferimento a tali annualitā, collega l'obbligo della comunicazione allo Stato soltanto all'esigenza di una conoscenza da parte dell'Amministrazione circa lo stato (anche giuridico) di tali immobili e non certo della previsione di un diritto di prelazione riferibile esclusivamente all'ipotesi di un'alienazione del bene e non anche a quello (come nel caso di specie) della mera locazione dello stesso. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 5 Dicembre 2002)

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