Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12138 del 8 maggio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esenzione prevista dal regime cd. PEX ("Partecipation Exemption"), nell'ipotesi di conferimento d'azienda in regime di neutralità fiscale, seguito dalla cessione delle partecipazioni del conferente nella società conferitaria, tali partecipazioni sono assistite dal carattere della commercialità solo qualora la medesima conferitaria riceva il ramo commerciale di una società che sia prevalentemente commerciale e purché la relativa attività sia ininterrottamente svolta anche dalla stessa conferitaria, fino alla data della menzionata cessione, rispettando il requisito temporale di cui all'art. 87, comma 2, T.U.I.R.

(massima n. 2)

L'art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986 dispone che l'esenzione prevista dal regime cd. PEX ("Partecipation Exemption") sia applicata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che siano state oggetto di ininterrotto possesso per un anno, siano state classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, concernano una società partecipata con residenza fiscale in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato e si ricolleghino all'esercizio, da parte della medesima società partecipata, di un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 T.U.I.R. In particolare, si presume, senza che possa essere fornita prova contraria, che non sussista il requisito della natura commerciale dell'attività imprenditoriale svolta qualora le partecipazioni in esame attengano a società di gestione immobiliare, ovvero a società il valore del patrimonio delle quali è costituito, da immobili (cd. immobili patrimoniali) diversi da quelli alla cui produzione e scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa (cd. immobili merce), nonché dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (cd. immobili strumentali), essendo finalità dell'esenzione quella di favorire la circolazione, sotto forma di partecipazioni, di complessi immobiliari aventi natura di aziende dotate di capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di un'attività produttiva; tale prevalenza deve essere accertata tenendo conto dei valori correnti e non di quelli contabili di detti immobili e del totale dell'attivo patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che si ha gestione "attiva" degli immobili di un centro commerciale, concessi in locazione od affitto di azienda, solo se il proprietario dei beni si occupi pure dei servizi del complesso, come la richiesta e la gestione delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività dei negozi, la promozione e pubblicità, la pulizia e la manutenzione delle aree comuni e l'organizzazione di spazi destinati all'intrattenimento dei clienti, mentre non è necessario che i proventi di siffatta gestione siano superiori od eguali a quelli derivanti dai canoni di affitto di azienda o di locazione, purché il contribuente dimostri, con i mezzi di prova più opportuni, la significatività dei servizi prestati).

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