Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 954 del 16 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, ai fini della individuazione dell'aliquota applicabile per la determinazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del d.P.R. n. 917 del 1986, le operazioni straordinarie, realizzate mediante fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, sia prima che dopo il 31 dicembre 2007, vanno sempre considerate complessivamente, seppure il contribuente intenda procedere al loro riallineamento in pił periodi di imposta, onde evitare pratiche elusive mediante l'esercizio frazionato dell'opzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.