Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 31654 del 4 dicembre 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

La disposizione di cui al comma 5 ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 (come aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 158 del 2015), che ha esteso la normativa speciale tributaria dettata da tale articolo in materia di responsabilitā solidale e sussidiaria del cessionario, in quanto compatibile, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento della stessa, ha natura di norma innovativa e trova quindi applicazione con la decorrenza indicata dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 133, della l. n. 208 del 2015. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la nuova disciplina, in vigore dal 1 gennaio 2016, non fosse applicabile in relazione a conferimento di azienda intervenuto nell'anno 2009).

(massima n. 2)

La revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria č sempre esperibile, in quanto mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciō che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c. che č finalizzata a farne valere l'invaliditā.

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