Cassazione civile Sez. V sentenza n. 23342 del 16 novembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

I procedimenti riguardanti gli obblighi tributari concernenti periodi d'imposta anteriori alla scissione di societā sono svolti nei confronti della societā scissa, se si sia trattato di scissione parziale, e di quella designata, se la scissione sia stata totale, ma possono essere adottati i provvedimenti cautelari e compiute tutte le attivitā di riscossione anche nei confronti delle beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'Amministrazione, salva la possibilitā per quelle beneficiarie di partecipare ai relativi procedimenti e prendere visione degli atti. Pertanto, notificato l'avviso di accertamento nei confronti della societā scissa o designata, anche in epoca successiva all'efficacia della scissione, non vi č necessitā di rinnovare la notifica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti delle societā beneficiarie suddette.

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