Cassazione civile Sez. V sentenza n. 15757 del 23 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reddito imponibile delle societą, in base ai principi della neutralitą e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di societą (artt. 172 e 173 T.U.I.R.), l'avanzo da annullamento - generato da una serie di operazioni straordinarie (fusione, scissione, ecc.), che sia riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto della societą fusa o incorporata rispetto al suo valore effettivo, o alla previsione di perdite ed oneri futuri o di un "badwill" correlato alle attivitą di tale societą - ove sia iscritto, ex art. 2504 bis, comma 4, c.c., tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della societą risultante dalla fusione o della societą incorporante e, quindi, sia effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della societą fusa o incorporata (al momento del loro manifestarsi), č irrilevante sotto il profilo fiscale, nel senso che non determina alcun prelievo tributario.

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