Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19222 del 17 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'imposte sui redditi, in caso di fusione di societą, l'art. 123, comma 5 (ora 172, comma 7), del d.P.R. n. 917 del 1986, al fine di evitare la fusione di "scatole vuote", ormai prive di concreta operativitą, a fini elusivi, subordina il diritto della incorporante di utilizzazione delle perdite fiscali pregresse della societą incorporata a specifici requisiti, prevedendo che: a) nell'esercizio anteriore alla delibera di fusione risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivitą caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e relativi contributi superiore al 40% rispetto alla media dei due periodi di imposta immediatamente precedenti; b) le perdite conseguite dalle societą partecipanti alla fusione sono riportabili nel limite del patrimonio netto delle stesse, senza tener conto dei versamenti effettuati dai soci nei ventiquattro mesi precedenti la situazione patrimoniale di riferimento; c) in caso di fusioni con annullamento, allorché la societą incorporante abbia svalutato la partecipazione dell'incorporanda, le perdite anteriori della incorporata sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione delle azioni o delle quote, avendo le perdite pregresse gią trovato riconoscimento fiscale con la suddetta svalutazione.

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