Cassazione civile Sez. V sentenza n. 21782 del 20 ottobre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, l'art. 123, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente "ratione temporis" ed applicabile fino al 31 dicembre del 2003) nel prevedere, quale uno dei criteri per beneficiare del riporto delle perdite in esito alla fusione, che nell'esercizio anteriore alla delibera di fusione risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivitą caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e relativi contributi superiore al 40% rispetto alla media dei due periodi di imposta immediatamente precedenti, persegue l'obiettivo di evitare la fusione di "scatole vuote" o cariche solo di perdite da portare "in dote" all'incorporante, ma ormai svuotate di ogni concreta operativitą, ed esige che la societą abbia una residua efficienza, costituendo il limite predetto una presunzione di legge di operativitą, rendendo irrilevanti, ai presenti fini, depotenziamenti dell'attivitą in esso contenuti, ma senza, nel contempo, esigere alcun depotenziamento. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 27/06/2006)

(massima n. 2)

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse abuso del diritto l'assunzione, da parte di una societą in perdita e senza dipendenti, nell'anno precedente alla fusione, di un dipendente con il ruolo di amministratore delegato, senza che ricorressero ragioni economiche che la giustificavano, essendo la stessa finalizzata ad integrare uno dei presupposti, previsti dal comma 5 dell'art. 123 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - nel testo anteriore ala riforma di cui al d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 - per poter beneficiare della riportabilitą delle perdite secondo cui le spese per lavoro dipendente debbono essere superiori al 40%, rispetto alla media degli ultimi due esercizi anteriori). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 27/06/2006)

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