Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3415 del 8 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La compravendita immobiliare sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo si inquadra nella figura della compravendita con riserva di proprietā e il trasferimento del relativo diritto si realizza col pagamento dell'ultima rata del prezzo; l'art. 1360 c.c. sulla retroattivitā della condizione non opera infatti tutte le volte che, per volontā delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto. (Nella specie si č affermato che l'assegnazione in proprietā di un alloggio di edilizia economica e popolare opera dal momento del pagamento integrale del prezzo e che da tale momento decorre il divieto di alienazione del bene).

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