Cassazione civile Sez. V sentenza n. 23633 del 15 settembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fusione di societą, ai sensi dell'art. 123 commi 1 e 2 T.U.I.R. nel testo "ratione temporis" vigente, sono soggette alla specifica disciplina di favore quanto alle imposte sul reddito d'impresa soltanto le operazioni direttamente imputabili all'atto di fusione e non anche ad atti eventualmente concorrenti essendo fiscalmente neutre solo le differenze di fusione (avanzi e disavanzi), prive di rilievo reddituale poiché non necessariamente indicative di una perdita o di un guadagno. Posto che il disavanzo non č di per sé una perdita deducibile ma deriva dalla differenza tra il valore fiscale della partecipazione che viene annullata e il valore contabile dei beni acquisiti, la regola di cui al comma 2 dell'art. 123 T.U.I.R. - secondo la quale "nella determinazione del reddito della societą.. incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto.. dell'annullamento delle azioni.. e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societą incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto risultante dalle scritture contabili", ha natura eccezionale, intendendo non tenere conto delle plusvalenze iscritte ma nei soli limiti del disavanzo risultante direttamente dall'annullamento, con onere della prova a carico del contribuente interessato che voglia eventualmente invocare il presupposto della diretta imputabilitą alla fusione della emersione della plusvalenza posta a compensazione del disavanzo (principio affermato dalla S.C., con conferma della sentenza impugnata, in una fattispecie di rideterminazione del reddito imponibile di una societą, a fini IRPEG ed ILOR, per avere essa utilizzato il disavanzo da fusione per incorporazione di altra societą di cui gią possedeva l'intero capitale azionario, societą incorporata che il 31 dicembre 1991 - poche ore prima ma nello stesso giorno della fusione, peraltro riferita ai meri fini fiscali con effetti retroattivi al 1 gennaio 1991 - aveva conferito un ramo d'azienda ad una terza societą, appena costituita, ricevendone in contropartita la totalitą delle quote, operazione che generava una plusvalenza contabile a favore della conferente, poi incorporata nella ricorrente cui era stato rideterminato il reddito). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 18 marzo 2005)

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