Cassazione civile Sez. V sentenza n. 23984 del 26 novembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia d'imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati prevalgono, attesane la specialità e la "ratio" di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne, e, pertanto, sul doppio criterio di prelievo dell'utile mondiale per i soggetti residenti e della territorialità della fonte di reddito per i soggetti non residenti, e sull'art. 165 del d.P.R. n. 917 del 1986.

(massima n. 2)

In materia d'imposte sul reddito, l'art. 17 della Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con la l. n. 20 del 1992, relativo ai redditi prodotti da artisti, attribuisce ad entrambi gli Stati la potestà impositiva concorrente, sicché la doppia imposizione è evitata in virtù del riconoscimento del credito d'imposta: ciò si desume dal tenore letterale della disposizione, in cui ricorre l'avverbio soltanto, sintomatico dell'attribuzione della potestà impositiva esclusiva ad uno dei due Stati contraenti, esclusivamente nell'ipotesi in cui siano usati fondi pubblici per i compensi degli artisti.

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