Cassazione penale Sez. III sentenza n. 50151 del 7 novembre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi di cui all'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si configura la "stabile organizzazione", da cui deriva l'obbligo fiscale di un soggetto non formalmente residente, nel caso in cui una società estera, con una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua in Italia la sua attività mediante un'organizzazione di persone e di mezzi (cd. estero-vestizione della residenza fiscale); si ha, invece, una "società-schermo", nell'ipotesi in cui l'ente, anche se allocato formalmente all'estero, è privo di concreta autonomia e costituisce solo una copertura attraverso la quale agisce la persona fisica, che è la titolare effettiva dell'attività economica e che, di conseguenza, è tenuta agli adempimenti fiscali.

(massima n. 2)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto in relazione a reati tributari, nel caso in cui sia configurabile la "stabile organizzazione" in Italia di una società formalmente residente all'estero (cd. estero-vestizione della residenza fiscale), a norma dell'art. 12-bis del d.lgs n. 74 del 2000, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto sui beni dell'imputato, ove non sia stato possibile reperire nei confronti dell'ente il profitto del reato; laddove invece sia ravvisata la costituzione di una "società-schermo", priva reale di autonomia e mero strumento di copertura attraverso il quale la persona fisica svolge attività economica, il sequestro preventivo ai fini di confisca per equivalente del profitto può essere eseguito, indifferentemente, sia sui beni dell'imputato, sia su quelli della società. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la distinzione rileva anche ai fini dell'individuazione dell'imposta evasa - Irpef, per i redditi delle persone fisiche, e Ires per quelli delle società - e della conseguente quantificazione del profitto confiscabile).

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