Cassazione civile Sez. V sentenza n. 6242 del 5 marzo 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione imputabile ad una filiale italiana di banca estera, sottocapitalizzata o priva di capitale di rischio, la deducibilitą dei componenti negativi postula la necessaria adozione di correttivi (nella specie individuati dall'Agenzia delle Entrate nel fondo di dotazione figurativo, rilevante ai fini della determinazione del "quantum" delle perdite dei crediti deducibili, per effetto della loro imputazione "pro-quota", rispettivamente, alla filiale italiana ed alla casa madre estera), anche mediante richiamo al par. 18.3. del Commentario Ocse contro le doppie imposizioni, che, pur non avendo valore normativo, costituisce una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della CTR che aveva dichiarato l'illegittimitą del recupero fiscale delle svalutazioni sui finanziamenti concessi al gruppo Parmalat attraverso liquiditą ottenute da una banca statunitense tradotte in speculari interessi passivi, rilevati dalla "branch" domestica nei confronti della casa madre statunitense, malgrado l'assenza di un'adeguata e corrispondente patrimonializzazione).

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